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ARTICOLO 397 D.P.R. 156 del 29 Marzo 1973
L'articolo 397 del D.P.R. 156 del 209 Marzo 1973 intitolato "Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione" ( in termini legali le antenne paraboliche sono equiparate alle antenne tradizionali ) recita, riguardo al diritto di installazione di una parabola : " I propietari di immobili o porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro propieta' di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dello immobile stesso. " L'articolo 232 dello stesso decreto recita inoltre : " Il propietario o il condominio non possono opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua propieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenze degli inquilini e dei condomini (......) ". Riguardo all'accesso al tetto per effettuare l'installazione, lo stesso articolo sancisce che : " Il propietario e' tenuto a sopportare il passaggio, nell'immobile di sua propieta', del personale e dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, la riparazione, la manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al propietario non e ' dovuta alcuna indennita'. " |
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